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La Cassazione apre ai patti tra coniugi in vista della crisi”

  • Immagine del redattore: Marco Stra
    Marco Stra
  • 5 ago
  • Tempo di lettura: 3 min
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Una svolta nella giurisprudenza familiare: legittimi gli accordi economici tra coniugi condizionati alla separazione


Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha segnato un importante punto di svolta nel diritto di famiglia, riconoscendo la validità di un accordo stipulato tra due coniugi in costanza di matrimonio, volto a disciplinare in anticipo i loro rapporti patrimoniali in caso di futura separazione. La decisione si inserisce in un più ampio e progressivo cambiamento della giurisprudenza, che guarda con maggiore apertura all’autonomia privata anche nell’ambito dei rapporti familiari.


Il caso: un accordo “in tempo di pace” per affrontare la crisi

I fatti riguardano una coppia che, anni prima della separazione effettiva, aveva sottoscritto una scrittura privata con cui il marito si impegnava a corrispondere alla moglie una somma di denaro (oltre 146.000 euro), a fronte del contributo economico da lei offerto nel tempo al benessere familiare e al pagamento del mutuo per l’immobile intestato al solo marito. In cambio, la moglie rinunciava a beni mobili intestati al marito. L’accordo prevedeva espressamente che tale regolamentazione patrimoniale avrebbe avuto effetto solo in caso di separazione.

Il marito, successivamente, ne ha contestato la validità, ritenendolo nullo per contrarietà all’ordine pubblico e alle norme imperative che regolano il matrimonio. Ma la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello di Brescia.


La decisione: contratto atipico lecito e meritevole di tutela

La Suprema Corte ha affermato con chiarezza che i coniugi possono regolare anticipatamente i propri rapporti economici, subordinandoli all’eventuale crisi matrimoniale, purché non si incidano diritti indisponibili – come l’assegno divorzile o l’interesse dei figli – né si interferisca sulla libertà di autodeterminazione nelle cause di status (separazione o divorzio).

L’accordo è stato qualificato come contratto atipico a condizione sospensiva lecita, perfettamente conforme all’art. 1322, secondo comma, c.c., che legittima la creazione di nuovi schemi contrattuali quando siano diretti a soddisfare interessi meritevoli di tutela.

In particolare, il fallimento del matrimonio viene considerato un mero “evento condizionale” e non la causa genetica del contratto, rendendo l’accordo non solo lecito, ma anche espressione dell’autonomia privata dei coniugi.


Dalla famiglia come istituzione ai diritti dei singoli

La pronuncia si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha gradualmente superato la visione “sacralizzata” dell’unità familiare come interesse superiore rispetto a quello dei singoli. Oggi si riconosce sempre più che la famiglia è una comunità di individui, ciascuno titolare di propri diritti e autonomie.

Anche l’idea che gli accordi patrimoniali tra coniugi siano sempre e comunque illeciti perché condizionerebbero la volontà nelle cause di separazione o divorzio è stata superata. La Corte ha ritenuto che tali patti, se stipulati liberamente e in modo equilibrato, sono espressione della libertà contrattuale e della responsabilità individuale, e non ledono in sé l’ordine pubblico.


Un’apertura (ragionata) all’autonomia privata nel matrimonio

Naturalmente, restano limiti invalicabili: gli accordi non possono toccare diritti indisponibili (come l’assegno divorzile nei suoi profili assistenziali) o interessi di figli minori, né possono trasformarsi in strumenti per eludere obblighi legali. Ma all’interno di questi confini, la Cassazione riconosce uno spazio legittimo alla negoziazione consapevole tra coniugi, anche nella prospettiva di una futura rottura.


Quali implicazioni per il notariato e i cittadini?

Per il notariato, si tratta di una conferma dell’importanza del proprio ruolo di garante della legalità e dell’equilibrio negoziale anche nell’ambito familiare. Accordi di questo tipo potranno essere valutati, formalizzati e inquadrati in modo conforme al diritto, nella cornice di una più ampia evoluzione della cultura giuridica verso una responsabilizzazione dei soggetti.

Per i cittadini, la sentenza rappresenta una opportunità di chiarezza e prevenzione, specie in contesti familiari complessi o con significative disparità economiche. Stipulare un accordo patrimoniale in tempi sereni può essere un gesto di trasparenza e rispetto reciproco.


Per approfondire: Ordinanza Cassazione, Sez. I Civile, 21 luglio 2025, n. 20415

 
 
 

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