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Le nuove regole sulla tassazione della divisione ereditaria: cosa cambia con il D.Lgs.139/2024

  • Immagine del redattore: Marco Stra
    Marco Stra
  • 7 mar
  • Tempo di lettura: 3 min


Il Decreto Legislativo n. 139/2024 ha introdotto importanti modifiche alla tassazione delle divisioni ereditarie. Lo studio n. 120-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato analizza in dettaglio questi cambiamenti e le loro implicazioni pratiche.

Principali novità introdotte

1. Inclusione dei beni donati nella massa ereditaria

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda il riconoscimento, ai fini fiscali, della

collazione dei beni donati in vita dal defunto agli eredi obbligati alla collazione (art. 737 e ss del Codice Civile). Prima della modifica, l’istituto della collazione era di difficile applicazione, poiché mancavano chiare e sufficienti direttive. Con il D. Lgs. 139/2024 è stato definito in modo chiaro l’iter e la tassazione prevista per le operazioni di collazione.

2. Tassazione dei conguagli

Il principio di tassazione dei conguagli rimane invariato: se un erede riceve beni per un valore

superiore alla sua quota di diritto di oltre il 5%, l’eccedenza è soggetta all’imposta di registro. Le aliquote applicabili restano le stesse. Tuttavia, includendo i beni donati nel calcolo della massa ereditaria, si riducono i casi in cui emergano conguagli soggetti a tassazione, evitando distorsioni nel trattamento fiscale degli eredi.

3. La collazione come fenomeno non traslativo

Un altro chiarimento importante riguarda la collazione in natura, ossia la restituzione dei beni

donati per essere suddivisi tra gli eredi. Il decreto conferma che tale operazione non è considerata un trasferimento ai fini fiscali e non genera un’ulteriore imposizione. Questo elimina il rischio di doppia tassazione e favorisce una più equa gestione delle successioni.


Implicazioni pratiche della riforma

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024 rappresentano un passo avanti nella razionalizzazione della tassazione delle divisioni ereditarie. Gli effetti principali della riforma sono:

• Riduzione della tassazione ingiustificata: includendo i beni donati nel calcolo della massa ereditaria, si evita che gli eredi debbano pagare imposte su conguagli inesistenti.

• Chiarezza sulle imposte dovute: la nuova normativa chiarisce che la collazione in natura non genera trasferimenti tassabili, evitando incertezze e contenziosi.


La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024 rappresenta un’importante evoluzione nella tassazione delle divisioni ereditarie. Accogliendo le istanze del Notariato e della recente giurisprudenza, il nuovo sistema garantisce maggiore equità e riduce il rischio di oneri fiscali eccessivi per gli eredi. Grazie a queste modifiche, il processo di divisione ereditaria risulta più trasparente e coerente con i principi del diritto successorio.


Esempio pratico

Tizio, padre vedovo, muore lasciando due figli, Caio e Sempronio. Durante la sua vita ha donato a Caio un immobile in montagna. Al momento della morte, l’unico bene ereditario è una casa al mare. Quindi, la casa al mare sarebbe rimasta di proprietà per 1/2 di Caio e 1/2 di Sempronio. Caio e Sempronio sono d’accordo sul fatto che l’intera proprietà della casa al mare spetti a Sempronio, dato che Caio ha ricevuto per donazione quella in montagna.

Come si sarebbe proceduto prima del chiarimento:

La casa al mare, divisa in parti uguali tra Caio e Sempronio, sarebbe rimasta per 1/2 ciascuno.

Se i fratelli avessero voluto assegnare l’intera casa al mare a Sempronio, Caio avrebbe dovuto

vendere la sua metà a Sempronio, generando imposte sul trasferimento.

Come si procede dopo il chiarimento:

La casa che Caio ha ricevuto in donazione dal padre viene rimessa nella massa ereditaria, secondo l’istituto della collazione. A quel punto, la casa al mare verrebbe destinata a Sempronio ela casa in montagna a Caio, senza la necessità di procedere a vendite fittizie. Il decreto conferma che tale operazione non è considerata un trasferimento ai fini fiscali e non genera un’ulteriore imposizione.

 
 
 

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