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Nuove regole per la dichiarazione della spesa di mediazione negli atti immobiliari

  • Immagine del redattore: Marco Stra
    Marco Stra
  • 31 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Dal 12 gennaio 2025 è entrata in vigore una significativa modifica normativa in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per la mediazione immobiliare. Con la Legge 13 dicembre 2024 n. 203, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024, è stato modificato il comma 22, lettera d), dell’art. 35 del D.L. 223/2006. La novità offre ai contraenti una maggiore flessibilità nella dichiarazione delle spese di mediazione, pur mantenendo saldi gli obiettivi di trasparenza fiscale.


Cosa cambia?

Fino ad ora, le parti coinvolte in un atto di compravendita immobiliare erano obbligate a dichiarare l’ammontare della provvigione corrisposta al mediatore.

Con la nuova normativa, i contraenti possono scegliere tra due opzioni alternative:

  1. Dichiarare l’importo esatto della spesa sostenuta per l’attività di mediazione.

  2. Indicare il numero della fattura emessa dal mediatore e attestare la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.

In ogni caso, le modalità di pagamento della provvigione dovranno essere specificate

Appare chiaro che l’obiettivo principale sia quello di garantire una maggiore riservatezza 

economica tra le parti della compravendita. Infatti, nella prassi immobiliare, le provvigioni possono variare a seconda degli accordi tra il mediatore e ciascun contraente, con possibili differenziazioni tra venditore e acquirente.

Il legislatore ha ritenuto opportuno tutelare tale riservatezza, evitando che una parte possa venire a conoscenza dell'importo corrisposto dall’altra al mediatore. Allo stesso tempo, la nuova norma continua a garantire il controllo fiscale, richiedendo comunque la tracciabilità della spesa attraverso la fattura e la dichiarazione di corrispondenza con l’importo pagato.


Condizioni per l’applicazione della nuova opzione

Per poter usufruire della nuova modalità di dichiarazione è necessario che la provvigione sia stata effettivamente pagata al momento della stipula dell’atto. La norma, infatti, non consente un disallineamento tra importo della fattura e pagamento effettuato. Di conseguenza, non è possibile dichiarare solo una parte della provvigione, mentre resta invariata la possibilità di indicare importi dilazionati seguendo la precedente modalità.


Le due parti possono scegliere modalità differenti

Un altro aspetto interessante della riforma è la possibilità per le parti contraenti di scegliere modalità di dichiarazione differenti. Mentre un contraente può optare per la dichiarazione tradizionale con l’indicazione dell’importo esatto, l’altro può scegliere la nuova opzione della fattura e della corrispondenza dell’importo fatturato con la spesa sostenuta.


La modifica normativa introduce un importante equilibrio tra riservatezza e trasparenza fiscale, permettendo ai contraenti di scegliere come dichiarare la spesa per la mediazione immobiliare.


 
 
 

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