Trattamento fiscale del credito dell' usufrutto su partecipazioni societarie in successione
- Marco Stra

- 26 mar
- Tempo di lettura: 2 min

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 30/2025, ha chiarito il trattamento fiscale relativo all’imposta di successione su un credito derivante dall’usufrutto di una partecipazione societaria, nel caso in cui l’usufruttuario deceda dopo la delibera di distribuzione degli utili ma prima della loro effettiva erogazione.
Il caso analizzato
La questione riguarda un contribuente (Tizio), titolare del diritto di usufrutto su una partecipazione del 17,5% in una società (X S.p.A.), mentre i figli (Caio e Sempronio) ne detenevano la nuda proprietà. Nel 2024, la società ha deliberato la distribuzione di una riserva straordinaria di 50 milioni di euro, destinando 8,75 milioni di euro alla quota di Tizio. Tuttavia, prima della materiale erogazione, Tizio è deceduto. Di conseguenza, i figli hanno ereditato il diritto alla riscossione della somma, e hanno chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate su:
1. Come inserire il credito dell’usufruttuario nella dichiarazione di successione:
dovevano dichiarare l’intero importo spettante al padre o solo una parte, considerando che
erano già nudi proprietari?
2. Come determinare la base imponibile per l’imposta di successione: dovevano
considerare l’importo lordo (8,75 milioni) o quello netto dopo la ritenuta del 26% (circa 6,48
milioni)?
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato che il credito spettante all’usufruttuario per la distribuzione della riserva
straordinaria rientra nell’attivo ereditario. Tuttavia, ha precisato che:
• Il diritto agli utili maturava in capo all’usufruttuario già alla data della delibera di distribuzione.
• A seguito del decesso, il credito è passato agli eredi, che ne sono divenuti titolari.
• La somma deve essere dichiarata nella successione per l’importo effettivamente percepito, quindi al netto della ritenuta fiscale del 26% applicata dalla società.
• L’imposta di successione, pari al 4% per parenti in linea retta, si applica sulla base imponibile corrispondente all’importo netto ricevuto dagli eredi.
Questa interpretazione evita la duplice imposizione fiscale, garantendo che gli eredi non debbano pagare sia la ritenuta del 26% sugli utili sia l’imposta di successione sull’intero importo lordo.
Conclusione
La risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce un'importante chiarimento sul trattamento fiscale delle somme spettanti all’usufruttuario in caso di successione, stabilendo che l’importo soggetto a imposta di successione è quello effettivamente percepito dagli eredi, al netto delle imposte già applicate. Questo criterio garantisce un trattamento fiscale più equo, evitando sovrapposizioni tra imposta sui redditi e imposta di successione.





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