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Trust, successioni e donazioni: come funzionano le franchigie fiscali

  • Immagine del redattore: Marco Stra
    Marco Stra
  • 5 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

L’imposta sulle successioni e donazioni, regolata dal D.lgs. 346/1990 (TUS), si fonda su un principio chiaro: l’ammontare dovuto varia in base al rapporto di parentela tra il soggetto che trasferisce i beni (dante causa) e il beneficiario. Questo incide sia sulle aliquote applicabili, sia sull’entità delle franchigie esenti da imposta.


In particolare, gli articoli 7 e 56 del TUS disciplinano due regimi di franchigia distinti ma analoghi:

  • uno per i trasferimenti mortis causa (successioni),

  • uno per i trasferimenti inter vivos (donazioni).


Con l’entrata in vigore della riforma fiscale (D.lgs. 139/2024), è stato introdotto l’art. 4-bis TUS, che estende l’applicazione di tali regole anche ai trasferimenti patrimoniali effettuati tramite trust e altri vincoli di destinazione che generano un arricchimento gratuito del beneficiario.


Il principio della riforma

La novità normativa è coerente con il principio generale, ora espresso anche dall’art. 1, comma 1, del TUS, secondo cui l’imposta si applica a tutti i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito, siano essi:

  • diretti (tra donante e beneficiario o de cuius ed erede),

  • indiretti (tramite trust o altro vincolo).


Ne consegue che la stessa franchigia si applica sia ai trasferimenti diretti che a quelli tramite trust, purché provengano dallo stesso dante causa. La franchigia, quindi, non si duplica, ma si consuma unitariamente.


Applicazione pratica: esempio chiarificatore

Si consideri un genitore che:

  • doni direttamente al figlio 800.000 euro, usufruendo integralmente della franchigia prevista per le donazioni (art. 56 TUS);

  • istituisca successivamente un trust a favore dello stesso figlio, trasferendo al trustee beni per 1.000.000 euro.

Nel momento in cui il trustee attribuirà il patrimonio al beneficiario, sarà applicata la stessa franchigia già parzialmente utilizzata, e quindi il figlio potrà beneficiare solo della residua franchigia di 200.000 euro. L’eccedenza sarà soggetta a imposizione.


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Conclusione

La riforma ribadisce un principio fondamentale di equità fiscale: tutti i trasferimenti gratuiti, anche se veicolati da strumenti giuridici complessi come i trust, devono essere considerati unitariamente per determinare la disponibilità delle franchigie. È quindi essenziale, in sede di pianificazione patrimoniale, tenere traccia di tutti i trasferimenti provenienti dallo stesso disponente, per evitare sorprese sul piano tributario.

 
 
 

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